Delibere Rango Regolamentare
Disciplinare
Modifiche al codice deontologico forense
Valutazioni e deliberazioni

Il Presidente illustra le proposte di modifica ad alcuni articoli del “Codice Deontologico”, elaborate da apposita Commissione costituita dal Consiglio Nazionale Forense, con particolare riferimento al “Regolamento” che dovrebbe disciplinare il dovere deontologico di aggiornamento dell’avvocato previsto all’art. 13.
Si apre il dibattito nel quale intervengono tutti i Consiglieri.
Sul punto specifico del Regolamento di cui all’art. 13 emerge unanime parere assolutamente critico e negativo, ritenendosi che l’effettivo e continuo aggiornamento professionale sia reso possibile solo dallo studio individuale delle leggi, delle opere della dottrina e dalle elaborazioni ed approfondimenti personali, che ogni avvocato può e deve compiere; e che tale impegno personale non possa essere sostituito, ma eventualmente solo integrato, dalla partecipazione a corsi, convegni e congressi.
Ne consegue la assoluta inaccettabilità di norme regolamentari che prevedano conseguenze di ordine disciplinare nei confronti degli avvocati che non dimostrino di avere partecipato a un numero di tali iniziative sufficiente per raggiungere il “punteggio” minimo previsto.
Tale unanime orientamento del Consiglio formerà oggetto di specifiche “osservazioni” che saranno predisposte e trasmesse al CNF. 
La discussione si estende alla valutazione della legittimità di un potere regolamentare, nella materia disciplinare, da parte del Consiglio Nazionale Forense.
E questo è l’orientamento prevalente che emerge:
non vi è dubbio che la materia disciplinare sia rimessa dalla legge ai singoli Consigli dell’Ordine nei cui Albi l’esercente la professione forense è iscritto, ovvero ha commesso l’illecito disciplinare (artt. 14, 38 e segg. R.D.L. 27/11/1933 n. 1578); e, solo limitatamente ai ricorsi proposti avverso le pronunce dei Consigli Circondariali, al  Consiglio Nazionale Forense.
In questo quadro, si deve ritenere che il CNF non possa, indipendentemente dai singoli Ordini, dettare in via autonoma ed esclusiva, regole di natura deontologica con efficacia vincolante verso tutti gli iscritti agli albi.
Se ne deve dedurre che il Codice deontologico predisposto dal CNF può solo rappresentare una “summa” dei principi di carattere giurisprudenziale desumibili dall’insieme delle decisioni del superiore organo giurisdizionale, ai quali i singoli Consigli degli Ordini possono attenersi, nei singoli casi, con valutazioni, tuttavia assolutamente autonome e svincolate da qualsiasi obbligo.
Rappresenta questo un tema di fondo che il Consiglio si riserva di approfondire per farne oggetto di una “premessa” iniziale alle “osservazioni” da trasmettere al Consiglio Nazionale Forense.
Il dibattito sul tema, di grandissima importanza, sarà ripreso in prossima adunanza.
(Adunanza del 3 aprile 2003)

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Il Consiglio,all’esito del riferimento e dopo discussione, riprendendo anche quanto emerso nel corso dei precedenti dibattiti in Consiglio,sulle proposte di modifica all'art. 13 del Codice Deontologico:
Premesso:
- che la normativa che assegna la materia disciplinare ai singoli Consigli degli Ordini nei cui Albi l’esercente la professione forense è iscritto, o nel cui territorio circondariale ha commesso l’illecito disciplinare (artt. 14, 38 e segg. R.D. 27/11/1933 n. 1578), deve fare ritenere che il Codice Deontologico predisposto dal Consiglio Nazionale Forense costituisca una “summa” di principi di carattere giurisprudenziale che non possono, tuttavia, acquisire efficacia vincolante e cogente per tutti gli iscritti agli Albi, e ai quali i singoli Consigli degli Ordini possono attenersi, nei singoli casi, mantenendo la propria facoltà di autonoma valutazione, svincolate da qualsiasi obbligo;
- che, conseguentemente, non si condivide la previsione regolamentare di concreti e definiti comportamenti, da ritenere leciti o illeciti a seconda che siano “tipizzati” o meno nell’ambito del regolamento.
Tanto premesso, il Consiglio Forense di Bologna non concorda con la proposta di integrare alcuni articoli del Codice Deontologico con Regolamenti che dovrebbero meglio disciplinare i principi deontologici negli stessi contenuti; e, in particolare, e specificamente, con il Regolamento che dovrebbe integrare e disciplinare l’”obbligo dell’aggiornamento professionale” sancito dall’art. 13.
Senza volere disconoscere, ed anzi ritenendo assolutamente necessario, un costante impegno, da parte degli Organi Istituzionali e dei singoli iscritti, ad un aggiornamento professionale che rappresenti garanzia per una sempre più qualificata prestazione professionale, il detto Regolamento si profila, a giudizio di questo Consiglio, inadeguato, e tale da portare a contraddittorie conseguenze, almeno per due ordini di ragioni: in primo luogo perchè le attività, previste nel Regolamento, che dovrebbero valere ad assicurare e garantire l’assolvimento del dovere di “aggiornamento professionale”, possono essere le più varie, e appaiono svincolate da qualsiasi specifico modello che ne assicuri completezza ed organicità; in secondo luogo, e conseguentemente, perchè le partecipazioni alle varie attività potrebbero riguardare materie che non rappresentano il prevalente settore nel cui ambito il singolo avvocato esercita la professione.
E’ un dato che, se si vuole individuare il metodo e il criterio per un effettivo, continuo e proficuo aggiornamento professionale, non lo si può fare se non con riferimento allo studio individuale di leggi, di massime di giurisprudenza, di elaborazioni dottrinali, di approfondimenti personali, che ogni avvocato può e deve compiere, con specifico riferimento ai settori del diritto nei quali si eserciti in misura esclusiva o prevalente la sua attività professionale, potendo tale fondamentale e necessario impegno individuale essere solo integrato dalla partecipazione a Corsi, Congressi, Convegni.
Non può pertanto essere condivisa la proposta di un Regolamento che, ponendo a carico dell’avvocato la prova dell’aggiornamento professionale, e prevedendo, in mancanza della stessa, la possibilità di apertura di procedimento disciplinare, non tenga in alcun conto lo studio individuale, benchè questo rappresenti la principale ed insostituibile modalità di aggiornamento professionale; e conceda invece esclusiva rilevanza ad altre modalità di aggiornamento di per sè non sufficienti e convincenti; almeno fino a quando la non mai abbastanza auspicata riforma dell’ordinamento professionale non dovesse prevedere il riconoscimento, a livello normativo, di “specializzazioni”, nel cui solo ambito ogni avvocato dovrebbe e potrebbe svolgere il proprio esercizio professionale.
In una tale prospettiva, la partecipazione a Corsi, Convegni e Congressi, aventi a specifico oggetto la materia per la quale il singolo avvocato è “specializzato”, potrebbe meglio consentire una concreta ed appagante verifica che effettivamente il dovere di aggiornamento dell’avvocato sia stato assolto in modo proficuo e convincente.
Non si ritiene pertanto, allo stato, di condividere la proposta della norma che consentirebbe ai Consigli degli Ordini di valutare quale illecito disciplinare la mancata prova dell’aggiornamento professionale.
Consapevoli della importanza del dovere di aggiornamento professionale, si ritiene che la consapevolezza dell’obbligo che ha ogni avvocato di sempre maggiore qualificazione della prestazione professionale possa essere acquisita e possa sempre più radicarsi nella valutazione di “illecito disciplinare” che anche ora, e da sempre, viene riconosciuta all’”errore professionale”, quando questo sia stato determinato da grave ignoranza delle leggi e dei loro prevalenti criteri interpretativi.
Una più rigorosa valutazione disciplinare dell’errore professionale potrebbe pertanto rappresentare strumento sufficiente a costituire per gli avvocati un utile e cogente richiamo alla osservanza dell’impegno di rendere la prestazione professionale sempre più qualificata, per assicurare l’assolvimento più rigoroso del dovere di perseguire e salvaguardare gli interessi dei propri clienti, nell’ambito del nostro sistema giurisdizionale.
(Adunanza del 20 maggio 2002)