| Modifiche
al codice deontologico forense |
| Valutazioni e
deliberazioni |
Il Presidente illustra le proposte di
modifica ad alcuni articoli del “Codice Deontologico”, elaborate da
apposita Commissione costituita dal Consiglio Nazionale Forense, con
particolare riferimento al “Regolamento” che dovrebbe disciplinare il
dovere deontologico di aggiornamento dell’avvocato previsto all’art. 13.
Si apre il dibattito nel quale
intervengono tutti i Consiglieri.
Sul punto specifico del Regolamento
di cui all’art. 13 emerge unanime parere assolutamente critico e
negativo, ritenendosi che l’effettivo e continuo aggiornamento
professionale sia reso possibile solo dallo studio individuale delle
leggi, delle opere della dottrina e dalle elaborazioni ed
approfondimenti personali, che ogni avvocato può e deve compiere; e che
tale impegno personale non possa essere sostituito, ma eventualmente
solo integrato, dalla partecipazione a corsi, convegni e congressi.
Ne consegue la assoluta
inaccettabilità di norme regolamentari che prevedano conseguenze di
ordine disciplinare nei confronti degli avvocati che non dimostrino di
avere partecipato a un numero di tali iniziative sufficiente per
raggiungere il “punteggio” minimo previsto.
Tale unanime orientamento del
Consiglio formerà oggetto di specifiche “osservazioni” che saranno
predisposte e trasmesse al CNF.
La discussione si estende alla valutazione della legittimità di un
potere regolamentare, nella materia disciplinare, da parte del
Consiglio Nazionale Forense.
E questo è l’orientamento prevalente
che emerge:
non vi è dubbio che la materia
disciplinare sia rimessa dalla legge ai singoli Consigli dell’Ordine
nei cui Albi l’esercente la professione forense è iscritto, ovvero ha
commesso l’illecito disciplinare (artt. 14, 38 e segg. R.D.L.
27/11/1933 n. 1578); e, solo limitatamente ai ricorsi proposti avverso
le pronunce dei Consigli Circondariali, al Consiglio Nazionale
Forense.
In questo quadro, si deve ritenere
che il CNF non possa, indipendentemente dai singoli Ordini, dettare in
via autonoma ed esclusiva, regole di natura deontologica con efficacia
vincolante verso tutti gli iscritti agli albi.
Se ne deve dedurre che il Codice
deontologico predisposto dal CNF può solo rappresentare una “summa” dei
principi di carattere giurisprudenziale desumibili dall’insieme delle
decisioni del superiore organo giurisdizionale, ai quali i singoli
Consigli degli Ordini possono attenersi, nei singoli casi, con
valutazioni, tuttavia assolutamente autonome e svincolate da qualsiasi
obbligo.
Rappresenta questo un tema di fondo
che il Consiglio si riserva di approfondire per farne oggetto di una
“premessa” iniziale alle “osservazioni” da trasmettere al Consiglio
Nazionale Forense.
Il dibattito sul tema, di grandissima
importanza, sarà ripreso in prossima adunanza.
(Adunanza del 3 aprile 2003)
***
Il Consiglio,all’esito
del riferimento e dopo discussione, riprendendo anche quanto emerso nel
corso dei precedenti dibattiti in Consiglio,sulle proposte di modifica
all'art. 13 del Codice Deontologico:
Premesso:
- che la normativa che assegna la
materia disciplinare ai singoli Consigli degli Ordini nei cui Albi
l’esercente la professione forense è iscritto, o nel cui territorio
circondariale ha commesso l’illecito disciplinare (artt. 14, 38 e segg.
R.D. 27/11/1933 n. 1578), deve fare ritenere che il Codice Deontologico
predisposto dal Consiglio Nazionale Forense costituisca una “summa” di
principi di carattere giurisprudenziale che non possono, tuttavia,
acquisire efficacia vincolante e cogente per tutti gli iscritti agli
Albi, e ai quali i singoli Consigli degli Ordini possono attenersi, nei
singoli casi, mantenendo la propria facoltà di autonoma valutazione,
svincolate da qualsiasi obbligo;
- che, conseguentemente, non si
condivide la previsione regolamentare di concreti e definiti
comportamenti, da ritenere leciti o illeciti a seconda che siano
“tipizzati” o meno nell’ambito del regolamento.
Tanto premesso, il Consiglio Forense
di Bologna non concorda con la proposta di integrare alcuni articoli
del Codice Deontologico con Regolamenti che dovrebbero meglio
disciplinare i principi deontologici negli stessi contenuti; e, in
particolare, e specificamente, con il Regolamento che dovrebbe
integrare e disciplinare l’”obbligo dell’aggiornamento professionale”
sancito dall’art. 13.
Senza volere disconoscere, ed anzi
ritenendo assolutamente necessario, un costante impegno, da parte degli
Organi Istituzionali e dei singoli iscritti, ad un aggiornamento
professionale che rappresenti garanzia per una sempre più
qualificata prestazione professionale, il detto Regolamento si profila,
a giudizio di questo Consiglio, inadeguato, e tale da portare a
contraddittorie conseguenze, almeno per due ordini di ragioni: in primo
luogo perchè le attività, previste nel Regolamento, che dovrebbero
valere ad assicurare e garantire l’assolvimento del dovere di
“aggiornamento professionale”, possono essere le più varie, e appaiono
svincolate da qualsiasi specifico modello che ne assicuri completezza
ed organicità; in secondo luogo, e conseguentemente, perchè le
partecipazioni alle varie attività potrebbero riguardare materie che
non rappresentano il prevalente settore nel cui ambito il singolo
avvocato esercita la professione.
E’ un dato che, se si vuole
individuare il metodo e il criterio per un effettivo, continuo e
proficuo aggiornamento professionale, non lo si può fare se non con
riferimento allo studio individuale di leggi, di massime di
giurisprudenza, di elaborazioni dottrinali, di approfondimenti
personali, che ogni avvocato può e deve compiere, con specifico
riferimento ai settori del diritto nei quali si eserciti in misura
esclusiva o prevalente la sua attività professionale, potendo tale
fondamentale e necessario impegno individuale essere solo integrato
dalla partecipazione a Corsi, Congressi, Convegni.
Non può pertanto essere condivisa la
proposta di un Regolamento che, ponendo a carico dell’avvocato la prova
dell’aggiornamento professionale, e prevedendo, in mancanza della
stessa, la possibilità di apertura di procedimento disciplinare, non
tenga in alcun conto lo studio individuale, benchè questo rappresenti
la principale ed insostituibile modalità di aggiornamento
professionale; e conceda invece esclusiva rilevanza ad altre modalità
di aggiornamento di per sè non sufficienti e convincenti; almeno fino a
quando la non mai abbastanza auspicata riforma dell’ordinamento
professionale non dovesse prevedere il riconoscimento, a livello
normativo, di “specializzazioni”, nel cui solo ambito ogni avvocato
dovrebbe e potrebbe svolgere il proprio esercizio professionale.
In una tale prospettiva, la
partecipazione a Corsi, Convegni e Congressi, aventi a specifico
oggetto la materia per la quale il singolo avvocato è “specializzato”,
potrebbe meglio consentire una concreta ed appagante verifica che
effettivamente il dovere di aggiornamento dell’avvocato sia stato
assolto in modo proficuo e convincente.
Non si ritiene pertanto, allo stato,
di condividere la proposta della norma che consentirebbe ai Consigli
degli Ordini di valutare quale illecito disciplinare la mancata prova
dell’aggiornamento professionale.
Consapevoli della importanza del
dovere di aggiornamento professionale, si ritiene che la consapevolezza
dell’obbligo che ha ogni avvocato di sempre maggiore qualificazione
della prestazione professionale possa essere acquisita e possa sempre
più radicarsi nella valutazione di “illecito disciplinare” che anche
ora, e da sempre, viene riconosciuta all’”errore professionale”, quando
questo sia stato determinato da grave ignoranza delle leggi e dei loro
prevalenti criteri interpretativi.
Una più rigorosa valutazione
disciplinare dell’errore professionale potrebbe pertanto rappresentare
strumento sufficiente a costituire per gli avvocati un utile e cogente
richiamo alla osservanza dell’impegno di rendere la prestazione
professionale sempre più qualificata, per assicurare l’assolvimento più
rigoroso del dovere di perseguire e salvaguardare gli interessi dei
propri clienti, nell’ambito del nostro sistema giurisdizionale.
(Adunanza del 20 maggio 2002)
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