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Approvato dal Consiglio Nazionale Forense
nella seduta del 17 aprile 1997 con le modifiche introdotte il 16
ottobre 1999 e il 26 ottobre 2002
PREAMBOLO
L’avvocato
esercita la propria attività in piena libertà,Nell’esercizio della sua
funzione, l’avvocato vigila sulla conformità delle
leggi ai principi della Costituzione, nel rispetto della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e
dell’Ordinamento comunitario; garantisce il diritto alla
libertà e sicurezza e l’inviolabilità della
difesa; assicura la regolarità del giudizio e del
contraddittorio. Le norme deontologiche sono essenziali per la
realizzazione e la tutela di questi valori.
TITOLO
I
PRINCIPI GENERALI
ART. 1. - Ambito di
applicazione. – Le norme deontologiche si applicano a tutti
gli avvocati e praticanti nella loro attività, nei loro
reciproci rapporti e nei confronti dei terzi.
ART.
2. - Potestà disciplinare. – Spetta agli organi
disciplinari la potestà di infliggere le sanzioni adeguate
e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche.
Le
sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e
devono tener conto della reiterazione dei comportamenti nonché
delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno
concorso a determinare l’infrazione.
ART. 3.
- Volontarietà dell’azione. – La responsabilità
disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e dalla
volontarietà della condotta, anche se omissiva.
Oggetto
di valutazione è il comportamento complessivo
dell’incolpato.
Quando siano mossi vari addebiti
nell’ambito di uno stesso procedimento la sanzione deve
essere unica.
ART. 4. - Attività all’estero
e attività in Italia dello straniero. –
Nell’esercizio di attività professionali all’estero,
che siano consentite dalle disposizioni in vigore, l’avvocato
italiano è tenuto al rispetto delle norme deontologiche del
paese in cui viene svolta l’attività.
Del pari
l’avvocato straniero, nell’esercizio dell’attività
professionale in Italia, quando questa sia consentita, è
tenuto al rispetto delle norme deontologiche italiane.
ART.
5. - Doveri di probità, dignità e decoro. –
L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza
dei doveri di probità, dignità e decoro.
I
Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare
l’avvocato cui sia imputabile un comportamento non colposo
che abbia violato la legge penale, salva ogni autonoma valutazione
sul fatto commesso.
II L’avvocato è
soggetto a procedimento disciplinare per fatti anche non
riguardanti l’attività forense quando si riflettano
sulla sua reputazione professionale o compromettano l’immagine
della classe forense.
III L’avvocato
che sia indagato o imputato in un procedimento penale non può
assumere o mantenere la difesa di altra parte nello stesso
procedimento.
ART. 6. - Doveri di lealtà e
correttezza. – L’avvocato deve svolgere la propria
attività professionale con lealtà e
correttezza.
I L’avvocato non deve
proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o
colpa grave.
ART. 7. - Dovere di fedeltà. –
È dovere dell’avvocato svolgere con fedeltà la
propria attività professionale.
I
Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell’avvocato
che compia consapevolmente atti contrari all’interesse del
proprio assistito.
ART. 8. - Dovere di diligenza. –
L’avvocato deve adempiere i propri doveri professionali con
diligenza.
ART. 9. - Dovere di segretezza e
riservatezza. – È dovere, oltreché diritto,
primario e fondamentale dell’avvocato mantenere il segreto
sull’attività prestata e su tutte le informazioni che
siano a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto a
conoscenza in dipendenza del mandato.
I
L’avvocato è tenuto al dovere di segretezza e
riservatezza anche nei confronti degli ex clienti, sia per
l’attività giudiziale che per l’attività
stragiudiziale.
II La segretezza deve essere
rispettata anche nei confronti di colui che si rivolga
all’avvocato per chiedere assistenza senza che il mandato
sia accettato.
III L’avvocato è tenuto
a richiedere il rispetto del segreto professionale anche ai propri
collaboratori e dipendenti e a tutte le persone che cooperano
nello svolgimento dell’attività professionale.
IV
Costituiscono eccezione alla regola generale i casi in cui
la divulgazione di alcune informazioni relative alla parte
assistita sia necessaria:
a) per lo svolgimento delle
attività di difesa;
b) al fine di impedire la
commissione da parte dello stesso assistito di un reato di
particolare gravità;
c) al fine di allegare
circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e
assistito;
d) in un procedimento concernente le modalità
della difesa degli interessi dell’assistito.
In ogni
caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto
strettamente necessario per il fine tutelato.
ART.
10. - Dovere di indipendenza. – Nell’esercizio
dell’attività professionale l’avvocato ha il
dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la
propria libertà da pressioni o condizionamenti
esterni.
I L’avvocato non deve tener
conto di interessi riguardanti la propria sfera personale.
II
L’avvocato non deve porre in essere attività
commerciale o di mediazione.
III Costituisce
infrazione disciplinare il comportamento dell’avvocato che
stabilisca con soggetti che esercitano il recupero crediti per
conto terzi patti attinenti a detta attività.
ART.
11. - Dovere di difesa. – L’avvocato deve prestare la
propria attività difensiva anche quando ne sia richiesto
dagli organi giudiziari in base alle leggi vigenti.
I
L’avvocato che venga nominato difensore d’ufficio
deve, quando ciò sia possibile, comunicare all’assistito
che ha facoltà di scegliersi un difensore di fiducia, e
deve informarlo, ove intenda richiedere un compenso, che anche il
difensore d’ufficio deve essere retribuito a norma di
legge.
II Costituisce infrazione
disciplinare il rifiuto ingiustificato di prestare attività
di gratuito patrocinio o la richiesta all’assistito di un
compenso per la prestazione di tale attività.
ART.
12. - Dovere di competenza. – L’avvocato non deve
accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata
competenza.
I L’avvocato deve
comunicare all’assistito le circostanze impeditive alla
prestazione dell’attività richiesta, valutando, per
il caso di controversie di particolare impegno e complessità,
l’opportunità della integrazione della difesa con
altro collega.
II L’accettazione di un
determinato incarico professionale fa presumere la competenza a
svolgere quell’incarico.
ART. 13. - Dovere di
aggiornamento professionale. – E dovere dell’avvocato
curare costantemente la propria preparazione professionale,
conservando e accrescendo le conoscenze con particolare
riferimento ai settori nei quali è svolta l’attività.
I
- L’avvocato realizza la propria formazione permanente con
lo studio individuale e la partecipazione a iniziative culturali
in campo giuridico e forense.
ART. 14. - Dovere di
verità. – Le dichiarazioni in giudizio relative alla
esistenza o inesistenza di fatti obiettivi, che siano presupposto
specifico per un provvedimento del magistrato, e di cui l’avvocato
abbia diretta conoscenza, devono essere vere.
I
L’avvocato non può introdurre intenzionalmente nel
processo prove false. In particolare, il difensore non può
assumere a verbale né introdurre dichiarazioni di persone
informate sui fatti che sappia essere false.
II
L’avvocato è tenuto a menzionare i provvedimenti già
ottenuti, o il rigetto dei provvedimenti richiesti, nella
presentazione di istanze o richieste sul presupposto della
medesima situazione di fatto.
ART. 15. - Dovere di
adempimento previdenziale e fiscale. – L’avvocato deve
provvedere agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico,
secondo le norme vigenti.
I In particolare
l’avvocato è tenuto a corrispondere regolarmente e
tempestivamente i contributi dovuti agli organi forensi e all’ente
previdenziale.
ART. 16. - Dovere di evitare
incompatibilità. – È dovere dell’avvocato
evitare situazioni di incompatibilità ostative alla
permanenza nell’albo, e comunque nel dubbio, richiedere il
parere del proprio Consiglio dell’ordine.
I
Costituisce infrazione disciplinare l’aver richiesto
l’iscrizione all’albo in pendenza di cause di
incompatibilità, non dichiarate, ancorché queste
siano venute meno.
ART. 17. - Informazioni
sull’esercizio professionale. – È consentito
all’avvocato dare informazioni sulla propria attività
professionale, secondo correttezza e verità, nel rispetto
della dignità e del decoro della professione e degli
obblighi di segretezza e di riservatezza.
L’informazione
è data con l’osservanza delle disposizioni che
seguono.
I - Quanto ai mezzi di informazione:
A)
Devono ritenersi consentiti:
– i mezzi ordinari
(carta da lettere, biglietti da visita, targhe);
– le
brochures informative (opuscoli, circolari) inviate anche a mezzo
posta a soggetti determinati (è da escludere la possibilità
di proporre questionari o di consentire risposte prepagate);
–
gli annuari professionali, le rubriche, le riviste giuridiche, i
repertori e i bollettini con informazioni giuridiche (ad es. con
l’aggiornamento delle leggi e della giurisprudenza);
–
i rapporti con la stampa (secondo quanto stabilito dall’art.
18 del codice deontologico forense);
– i siti web e
le reti telematiche (Internet), purché propri dell’avvocato
o di studi legali associati o di società di avvocati, nei
limiti della informazione, e previa segnalazione al Consiglio
dell’ordine. Con riferimento ai siti già esistenti
l’avvocato è tenuto a procedere alla segnalazione al
Consiglio dell’ordine di appartenenza entro 120
giorni.
B) Devono ritenersi vietati:
–
i mezzi televisivi e radiofonici (televisione e radio);
–
i giornali (quotidiani e periodici) e gli annunci pubblicitari in
genere;
– i mezzi di divulgazione anomali e contrari
al decoro (distribuzione di opuscoli o carta da lettere o
volantini a collettività o a soggetti indeterminati, nelle
cassette delle poste o attraverso depositi in luoghi pubblici o
distribuzione in locali, o sui parabrezza delle auto, o negli
ospedali, nelle carceri e simili, attraverso cartelloni
pubblicitari, testimonial, e così via);
– le
sponsorizzazioni;
– le telefonate di presentazione e
le visite a domicilio non ,specificatamente richieste;
–
l’utilizzazione di Internet per offerta di servizi e
consulenze gratuite, in proprio o su siti di terzi.
C)
Devono ritenersi consentiti se preventivamente approvati dal
Consiglio dell’ordine (in relazione alla modalità e
finalità previste):
– i seminari e i convegni
organizzati direttamente dagli studi professionali.
II
- Quanto ai contenuti della informazione:
A) Sono
consentiti e possono essere indicati i seguenti dati:
–
i dati personali necessari (nomi, indirizzi, anche web, numeri di
telefono e fax e indirizzi di posta elettronica, dati di nascita e
di formazione del professionista, fotografie, lingue conosciute,
articoli e libri pubblicati, attività didattica,
onorificenze, e quant’altro relativo alla persona,
limitatamente a ciò che attiene all’attività
professionale esercitata);
– le informazioni dello
studio (composizione, nome dei fondatori anche defunti, attività
prevalenti svolte, numero degli addetti, sedi secondarie, orari di
apertura);
– l’indicazione di un logo;
–
l’indicazione della certificazione di qualità
(l’avvocato che intenda fare menzione di una certificazione
di qualità deve depositare presso il Consiglio dell’ordine
il giustificativo della certificazione in corso di validità
e l’indicazione completa del certificatore e del campo di
applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta dallo
Stato).
B) È consentita inoltre
l’utilizzazione della rete Internet e del sito web per
l’offerta di consulenza, nel rispetto dei seguenti
obblighi:
– indicazione dei dati anagrafici, p. Iva e
Consiglio dell’ordine di appartenenza;
–
impegno espressamente dichiarato al rispetto del codice
deontologico, con la riproduzione del testo, ovvero con la
precisazione dei modi o mezzi per consentirne il reperimento o la
consultazione;
– indicazione della persona
responsabile;
– specificazione degli estremi della
eventuale polizza assicurativa, con copertura riferita anche alle
prestazioni on-line e indicazione dei massimali;
–
indicazione delle vigenti tariffe professionali per la
determinazione dei corrispettivi.
C) Devono
ritenersi vietati:
– i dati che riguardano terze
persone;
– i nomi dei clienti (il divieto deve
ritenersi sussistente anche con il consenso dei clienti);
–
le specializzazioni (salvo le specifiche ipotesi previste dalla
legge);
– i prezzi delle singole prestazioni (è
vietato pubblicare l’annuncio che la prima consultazione è
gratuita);
– le percentuali delle cause vinte o
l’esaltazione dei meriti;
– il fatturato
individuale o dello studio;
– le promesse di
recupero;
– l’offerta comunque di servizi (in
relazione a quanto disposto dall’art. 19 del codice
deontologico).
III - È consentita
l’indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia
fatto parte dello studio, purché il professionista a suo
tempo lo abbia espressamente previsto o abbia disposto per
testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso unanime dei
suoi eredi.
ART. 18. - Rapporti con la stampa. – Nei
rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione
l’avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura
nel rilasciare dichiarazioni e interviste, sia per il rispetto dei
doveri di discrezione e di riservatezza verso la parte assistita,
sia per evitare atteggiamenti concorrenziali verso i
colleghi.
I Il difensore, con il consenso
del proprio assistito e nell’interesse dello stesso, può
fornire notizie agli organi di informazione e di stampa, che non
siano coperte dal segreto di indagine.
II
Costituisce violazione della regola deontologica, in ogni caso,
perseguire fini pubblicitari anche mediante contributi indiretti
ad articoli di stampa; enfatizzare le proprie prestazioni o i
propri successi; spendere il nome dei clienti; offrire servizi
professionali; intrattenere rapporti con gli organi di
informazione e di stampa al solo fine di pubblicità
personale.
ART. 19. - Divieto di accaparramento di
clientela. – È vietata l’offerta di prestazioni
professionali a terzi e in genere ogni attività diretta
all’acquisizione di rapporti di clientela, a mezzo di
agenzie o procacciatori o altri mezzi illeciti.
I
L’avvocato non deve corrispondere ad un collega, o ad un
altro soggetto, un onorario, una provvigione o qualsiasi altro
compenso quale corrispettivo per la presentazione di un
cliente.
II Costituisce infrazione
disciplinare l’offerta di omaggi o di prestazioni a terzi
ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere
difese o incarichi.
ART. 20. - Divieto di uso di
espressioni sconvenienti ed offensive. – Indipendentemente
dalle disposizioni civili e penali, l’avvocato deve evitare
di usare espressioni sconvenienti ed offensive negli scritti in
giudizio e nell’attività professionale in genere, sia
nei confronti dei colleghi che nei confronti dei magistrati, delle
controparti e dei terzi.
I La ritorsione o
la provocazione o la reciprocità delle offese non escludono
l’infrazione della regola deontologica.
ART. 21. -
Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di
titoli inesistenti. – L’iscrizione all’albo è
requisito necessario ed essenziale per l’esercizio
dell’attività giudiziale e stragiudiziale di
assistenza e consulenza in materia legale e per l’utilizzo
del relativo titolo.
I Sono sanzionabili
disciplinarmente l’uso di un titolo professionale in
mancanza dello stesso ovvero lo svolgimento di attività in
mancanza di titolo o in periodo di sospensione: dell’infrazione
risponde anche il collega che abbia reso possibile direttamente o
indirettamente l’attività irregolare.
TITOLO
Il
RAPPORTI CON I COLLEGHI
ART. 22. -
Rapporto di colleganza in genere. – L’avvocato deve
mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento
ispirato a correttezza e lealtà.
I
L’avvocato è tenuto a rispondere con sollecitudine
alle richieste di informativa del collega.
II
L’avvocato, salvo particolari ragioni, non può
rifiutare il mandato ad agire nei confronti di un collega, quando
ritenga fondata la richiesta della parte o infondata la pretesa
del collega; tuttavia è obbligo dell’avvocato
informare appena possibile il Consiglio dell’ordine delle
iniziative giudiziarie penali e civili da promuovere nei confronti
del collega per consentire un tentativo di conciliazione, salvo
che sussistano esigenze di urgenza o di riservatezza; in tal caso
la comunicazione può essere anche successiva.
III
L’avvocato non può registrare una
conversazione telefonica con il collega. La registrazione, nel
corso di una riunione, è consentita soltanto con il
consenso di tutti i presenti.
ART. 23. - Rapporto
di colleganza e dovere di difesa nel processo. – In
particolare, nell’attività giudiziale, l’avvocato
deve ispirare la propria condotta all’osservanza del dovere
di difesa, salvaguardando in quanto possibile il rapporto di
colleganza.
I L’avvocato è
tenuto a rispettare la puntualità alle udienze e in ogni
altra occasione di incontro con i colleghi.
II
L’avvocato deve opporsi alle richieste processuali
avversarie di rinvio delle udienze, di deposito documenti o
quant’altro, quando siano irrituali o ingiustificate e
comportino pregiudizio per la parte assistita.
III
L’avvocato deve adoperarsi per far corrispondere dal
proprio assistito le spese e gli onorari liquidati in sentenza a
favore del collega avversario.
IV Il difensore che
riceva incarico di fiducia dall’imputato è tenuto a
comunicare tempestivamente con mezzi idonei al collega, già
nominato d’ufficio, il mandato ricevuto.
V
Nell’esercizio del proprio mandato l’avvocato può
collaborare con i difensori degli altri imputati, anche scambiando
informazioni, atti e documenti, nell’interesse della parte
assistita e nel rispetto della legge.
VI Nei
casi di difesa congiunta, è dovere del difensore consultare
il proprio co difensore in ordine ad ogni scelta processuale
ed informarlo del contenuto dei colloqui con il comune assistito,
al fine della effettiva condivisione della strategia
processuale.
ART. 24. - Rapporti con il Consiglio
dell’ordine. – L’avvocato ha il dovere di
collaborare con il Consiglio dell’ordine di appartenenza, o
con altro che ne faccia richiesta, per l’attuazione delle
finalità istituzionali, osservando scrupolosamente il
dovere di verità. A tal fine ogni iscritto è tenuto
a riferire al Consiglio fatti a sua conoscenza relativi alla vita
forense o alla amministrazione della giustizia, che richiedano
iniziative o interventi collegiali.
I
Nell’ambito di un procedimento disciplinare, la mancata
risposta dell’iscritto agli addebiti comunicatigli e la
mancata presentazione di osservazioni e difese non costituisce
autonomo illecito disciplinare, pur potendo tali comportamenti
essere valutati dall’organo giudicante nella formazione del
proprio libero convincimento.
II Tuttavia,
qualora il Consiglio dell’ordine richieda all’iscritto
chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione ad un esposto
presentato da una parte o da un collega tendente ad ottenere
notizie o adempimenti nell’interesse dello stesso
reclamante, la mancata sollecita risposta dell’iscritto
costituisce illecito disciplinare.
III
L’avvocato chiamato a far parte del Consiglio dell’ordine
deve adempiere l’incarico con diligenza, imparzialità
e nell’interesse della collettività
professionale.
ART. 25. - Rapporti con i collaboratori
dello studio. – L’avvocato deve consentire ai propri
collaboratori di migliorare la preparazione professionale,
compensandone la collaborazione in proporzione all’apporto
ricevuto.
ART. 26. - Rapporti con i praticanti. –
L’avvocato è tenuto verso i praticanti ad assicurare
la effettività ed a favorire la proficuità della
pratica forense al fine di consentire un’adeguata
formazione.
I L’avvocato deve fornire
al praticante un adeguato ambiente di lavoro, riconoscendo allo
stesso, dopo un periodo iniziale, un compenso proporzionato
all’apporto professionale ricevuto.
II
L’avvocato deve attestare la veridicità delle
annotazioni contenute nel libretto di pratica solo in seguito ad
un adeguato controllo e senza indulgere a motivi di favore o di
amicizia.
III È responsabile
disciplinarmente l’avvocato che dia incarico ai praticanti
di svolgere attività difensiva non consentita.
ART.
27. - Obbligo di corrispondere con il collega. – L’avvocato
non può mettersi in contatto diretto con la controparte che
sia assistita da altro legale.
I Soltanto in
casi particolari, per richiedere determinati comportamenti o
intimare messe in mora od evitare prescrizioni o decadenze, la
corrispondenza può essere indirizzata direttamente alla
controparte, sempre peraltro inviandone copia per conoscenza al
legale avversario.
II Costituisce illecito
disciplinare il comportamento dell’avvocato che accetti di
ricevere la controparte, sapendo che essa è assistita da un
collega, senza informare quest’ultimo e ottenerne il
consenso.
ART. 28. - Divieto di produrre la
corrispondenza scambiata con il collega. – Non possono
essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate
riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte
transattive scambiate con i colleghi.
I È
producibile la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando sia
stato perfezionato un accordo, di cui la stessa corrispondenza
costituisca attuazione.
II È
producibile la corrispondenza dell’avvocato che assicuri
l’adempimento delle prestazioni richieste.
III
L’avvocato non deve consegnare all’assistito la
corrispondenza riservata tra colleghi, ma può, qualora
venga meno il mandato professionale, consegnarla al professionista
che gli succede, il quale è tenuto ad osservare i medesimi
criteri di riservatezza.
IV L’interruzione
delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva di dare inizio
ad azioni giudiziarie, deve essere comunicata al collega
avversario.
ART. 29. - Notizie riguardanti il
collega. – L’esibizione in giudizio di documenti
relativi alla posizione personale del collega avversario, e così
l’utilizzazione di notizie relative alla sua persona, è
tassativamente vietata, salvo che abbia essenziale attinenza con i
fatti di causa.
I L’avvocato deve
astenersi dall’esprimere apprezzamenti negativi
sull’attività professionale di un collega e in
particolare sulla sua condotta e su suoi presunti errori o
incapacità.
ART. 30. - Obbligo di soddisfare
le prestazioni affidate ad altro collega. – Salvo diversa
pattuizione, l’avvocato che scelga e incarichi direttamente
altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o
assistenza deve provvedere a retribuirlo, ove non adempia la parte
assistita.
ART. 31. - Obbligo di dare istruzioni al
collega e obbligo di informativa. – L’avvocato è
tenuto a dare tempestive istruzioni al collega corrispondente.
Quest’ultimo, del pari, è tenuto a dare
tempestivamente al collega informazioni dettagliate sull’attività
svolta e da svolgere.
I L’elezione di
domicilio presso altro collega deve essere preventivamente
comunicata e consentita.
II È fatto divieto
all’avvocato corrispondente di definire direttamente una
controversia, in via transattiva, senza informare il collega che
gli ha affidato l’incarico.
III
L’avvocato corrispondente, in difetto di istruzioni, deve
adoperarsi nel modo più opportuno per la tutela degli
interessi della parte, informando non appena possibile il collega
che gli ha affidato l’incarico.
ART. 32. -
Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il
collega. – L’avvocato che abbia raggiunto con il
patrono avversario un accordo transattivo accettato dalle parti
deve astenersi dal proporre impugnativa giudiziale della
transazione intervenuta, salvo che l’impugnazione sia
giustificata da fatti particolari non conosciuti o
sopravvenuti.
ART. 33. - Sostituzione del collega
nell’attività di difesa. – Nel caso di
sostituzione di un collega nel corso di un giudizio, per revoca
dell’incarico o rinuncia, il nuovo legale dovrà
rendere nota la propria nomina al collega sostituito,
adoperandosi, senza pregiudizio per l’attività
difensiva, perché siano soddisfatte le legittime richieste
per le prestazioni svolte.
I L’avvocato
sostituito deve adoperarsi affinché la successione nel
mandato avvenga senza danni per l’assistito, fornendo al
nuovo difensore tutti gli elementi per facilitargli la
prosecuzione della difesa.
ART. 34. -
Responsabilità dei collaboratori, sostituti e associati. –
Salvo che il fatto integri un’autonoma responsabilità,
i collaboratori, sostituti e ausiliari non sono disciplinarmente
responsabili per il compimento di atti per incarichi specifici
ricevuti.
I Nel caso di associazione
professionale, è disciplinarmente responsabile soltanto
l’avvocato o gli avvocati a cui si riferiscano i fatti
specifici commessi.
TITOLO III
RAPPORTI CON
LA PARTE ASSISTITA
ART. 35. - Rapporto di fiducia.
– Il rapporto con la parte assistita è fondato sulla
fiducia.
I L’incarico deve essere
conferito dalla parte assistita o da altro avvocato che la
difenda. Qualora sia conferito da un terzo, che intenda tutelare
l’interesse della parte assistita ovvero anche un proprio
interesse, l’incarico può essere accettato soltanto
con il consenso della parte assistita.
II
L’avvocato deve astenersi, dopo il conferimento del mandato,
dallo stabilire con l’assistito rapporti di natura
economica, patrimoniale o commerciale che in qualunque modo
possano influire sul rapporto professionale.
ART.
36. - Autonomia del rapporto. – L’avvocato ha
l’obbligo di difendere gli interessi della parte assistita
nel miglior modo possibile nei limiti del mandato e
nell’osservanza della legge e dei principi
deontologici.
I L’avvocato non deve
consapevolmente consigliare azioni inutilmente gravose, né
suggerire comportamenti, atti o negozi illeciti, fraudolenti o
colpiti da nullità.
II - L’avvocato,
prima di accettare l’incarico, deve accertare l’identità
del cliente e dell’eventuale suo rappresentante.
III
- In ogni caso, nel rispetto dei doveri professionali anche per
quanto attiene al segreto, l’avvocato deve rifiutare di
ricevere o gestire fondi che non siano riferibili a un cliente
esattamente individuato.
IV - L’avvocato deve
rifiutare di prestare la propria attività quando dagli
elementi conosciuti possa fondatamente desumere che essa sia
finalizzata alla realizzazione di una operazione illecita.
ART.
37. - Conflitto di interessi. – L’avvocato ha
l’obbligo di astenersi dal prestare attività
professionale quando questa determini un conflitto con gli
interessi di un proprio assistito o interferisca con lo
svolgimento di altro incarico anche non professionale.
I
- Sussiste conflitto di interessi anche nel caso in cui
l’espletamento di un nuovo mandato determini la violazione
del segreto sulle informazioni fornite da altro assistito, ovvero
quando la conoscenza degli affari di una parte possa avvantaggiare
ingiustamente un nuovo assistito, ovvero quando lo svolgimento di
un precedente mandato limiti l’indipendenza dell’avvocato
nello svolgimento di un nuovo incarico.
II -
L’avvocato che abbia assistito congiuntamente i coniugi in
controversie familiari deve astenersi dal prestare la propria
assistenza in controversie successive tra i medesimi in favore di
uno di essi.
III - L’obbligo di astensione
opera altresì se le parti aventi interessi confliggenti si
rivolgano ad avvocati partecipi di una stessa società di
avvocati o associazione professionale.
ART. 38. -
Inadempimento al mandato. – Costituisce violazione dei
doveri professionali, il mancato, ritardato o negligente
compimento di atti inerenti al mandato quando derivi da non
scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte
assistita.
I Il difensore d’ufficio
deve assolvere l’incarico con diligenza e sollecitudine; ove
sia impedito di partecipare a singole attività processuali
deve darne tempestiva e motivata comunicazione all’autorità
procedente ovvero incaricare della difesa un collega, il quale,
ove accetti, è responsabile dell’adempimento
dell’incarico.
ART. 39. - Astensione dalle
udienze. – L’avvocato ha diritto di partecipare alla
astensione dalle udienze proclamata dagli organi forensi in
conformità con le disposizioni del codice di
autoregolamentazione e delle norme in vigore.
I
L’avvocato che eserciti il proprio diritto di non aderire
alla astensione deve informare preventivamente gli altri difensori
costituiti.
II Non è consentito aderire o
dissociarsi dalla proclamata astensione a seconda delle proprie
contingenti convenienze. L’avvocato che aderisca
all’astensione non può dissociarsene con riferimento
a singole giornate o a proprie specifiche attività, così
come l’avvocato che se ne dissoci non può aderirvi
parzialmente, in certi giorni o per particolari proprie attività
professionali.
ART. 40. - Obbligo di informazione.
– L’avvocato è tenuto ad informare chiaramente
il proprio assistito all’atto dell’incarico delle
caratteristiche e della importanza della controversia o delle
attività da espletare, precisando le iniziative e le
ipotesi di soluzione possibili. L’avvocato è tenuto
altresì ad informare il proprio assistito sullo svolgimento
del mandato affidatogli, quando lo reputino opportuno e ogni
qualvolta l’assistito ne faccia richiesta.
I
Se richiesto, è obbligo dell’avvocato
informare la parte assistita sulle previsioni di massima inerenti
alla durata e ai costi presumibili del processo.
II
È obbligo dell’avvocato comunicare alla parte
assistita la necessità del compimento di determinati atti
al fine di evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti
pregiudizievoli.
III Il difensore ha
l’obbligo di riferire al proprio assistito il contenuto di
quanto appreso nell’esercizio del mandato.
ART.
41. - Gestione di denaro altrui. – L’avvocato deve
comportarsi con puntualità e diligenza nella gestione del
denaro ricevuto dal proprio assistito o da terzi per determinati
affari ovvero ricevuto per conto della parte assistita, ed ha
l’obbligo di renderne sollecitamente conto.
I
Costituisce infrazione disciplinare trattenere oltre il
tempo strettamente necessario le somme ricevute per conto della
parte assistita.
II In caso di deposito
fiduciario l’avvocato è obbligato a richiedere
istruzioni scritte e ad attenervisi.
ART. 42. -
Restituzione di documenti. – L’avvocato è in
ogni caso obbligato a restituire senza ritardo alla parte
assistita la documentazione dalla stessa ricevuta per
l’espletamento del mandato quando questa ne faccia
richiesta.
I L’avvocato può
trattenere copia della documentazione, senza il consenso della
parte assistita, solo quando ciò sia necessario ai fini
della liquidazione del compenso e non oltre l’avvenuto
pagamento.
ART. 43. - Richiesta di pagamento. –
Di norma l’avvocato richiede alla parte assistita
l’anticipazione delle spese e il versamento di adeguati
acconti sull’onorario nel corso del rapporto e il giusto
compenso al compimento dell’incarico.
I
L’avvocato non deve richiedere compensi manifestamente
sproporzionati all’attività svolta e comunque
eccessivi.
II L’avvocato non può
richiedere un compenso maggiore di quello già indicato, in
caso di mancato spontaneo pagamento, salvo che ne abbia fatto
formale riserva.
III L’avvocato non
può condizionare al riconoscimento dei propri diritti o
all’adempimento di particolari prestazioni il versamento
alla parte assistita delle somme riscosse per conto di
questa.
IV È consentito all’avvocato
concordare onorari forfettari in caso di prestazioni continuative
di consulenza ed assistenza, purché siano proporzionali al
prevedibile impegno e non violino i minimi inderogabili di
legge.
ART. 44. - Compensazione. – L’avvocato
ha diritto di trattenere le somme che gli siano pervenute dalla
parte assistita o da terzi a rimborso delle spese sostenute,
dandone avviso al cliente; può anche trattenere le somme
ricevute, a titolo di pagamento dei propri onorari, quando vi sia
il consenso della parte assistita ovvero quando si tratti di somme
liquidate in sentenza a carico della controparte a titolo di
diritti e onorari ed egli non le abbia ancora ricevute dalla parte
assistita, ovvero quando abbia già formulato una richiesta
di pagamento espressamente accettata dalla parte assistita.
I
Al di fuori dei casi indicati ovvero in caso di
contestazione l’avvocato è tenuto a mettere
immediatamente a disposizione della parte assistita le somme
riscosse per conto di questa.
ART. 45. - Divieto di
patto di quota lite. – È vietata la pattuizione
diretta ad ottenere, a titolo di corrispettivo della prestazione
professionale, una percentuale del bene controverso ovvero una
percentuale rapportata al valore della lite.
I
È consentita la pattuizione scritta di un supplemento di
compenso, in aggiunta a quello previsto, in caso di esito
favorevole della lite, purché sia contenuto in limiti
ragionevoli e sia giustificato dal risultato conseguito.
ART.
46. - Azioni contro la parte assistita per il pagamento del
compenso. – L’avvocato può agire giudizialmente
nei confronti della parte assistita per il pagamento delle proprie
prestazioni professionali, previa rinuncia al mandato.
ART.
47. - Rinuncia al mandato. – L’avvocato ha diritto di
rinunciare al mandato.
I In caso di rinuncia
al mandato l’avvocato deve dare alla parte assistita un
preavviso adeguato alle circostanze, e deve informarla di quanto è
necessario fare per non pregiudicare la difesa.
II
Qualora la parte assistita non provveda in tempi
ragionevoli alla nomina di un altro difensore, nel rispetto degli
obblighi di legge l’avvocato non è responsabile per
la mancata successiva assistenza, pur essendo tenuto ad informare
la parte delle comunicazioni che dovessero pervenirgli.
III
In caso di irreperibilità, l’avvocato deve
comunicare la rinuncia al mandato con lettera raccomandata alla
parte assistita all’indirizzo anagrafico e all’ultimo
domicilio conosciuto. Con l’adempimento di tale formalità,
fermi restando gli obblighi di legge, l’avvocato è
esonerato da ogni altra attività, indipendentemente dal
fatto che l’assistito abbia effettivamente ricevuto tale
comunicazione.
TITOLO IV
RAPPORTI CON LA
CONTROPARTE,
IMAGISTRATI E I TERZI
ART. 48.
- Minaccia di azioni alla controparte. – L’intimazione
fatta dall’avvocato alla controparte tendente ad ottenere
particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze
fallimentari, denunce o altre sanzioni, è consentita,
quando tenda a rendere avvertita la controparte delle possibili
iniziative giudiziarie in corso o da intraprendere; è
deontologicamente scorretta, invece, tale intimazione quando siano
minacciate azioni od iniziative sproporzionate o vessatorie.
I
Quando si ritenga di invitare la controparte ad un
colloquio nel proprio studio, prima di iniziare un giudizio, è
opportuno precisare che la controparte può essere
accompagnata da un legale di fiducia.
Il È
consentito l’addebito a controparte di competenze e spese
per l’attività prestata in sede stragiudiziale,
purché a favore del proprio assistito.
ART.
49. - Pluralità di azioni nei confronti della controparte.
– L’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime
iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte
quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela
della parte assistita.
ART. 50. - Richiesta di
compenso professionale alla controparte. – È vietato
richiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso
professionale, salvo che ciò sia oggetto di specifica
pattuizione, con l’accordo del proprio assistito, e in ogni
altro caso previsto dalla legge.
I In
particolare è consentito all’avvocato chiedere alla
controparte il pagamento del proprio compenso professionale nel
caso di avvenuta transazione giudiziale e di inadempimento del
proprio cliente.
ART. 51. - Assunzione di incarichi
contro ex clienti. – L’assunzione di un incarico
professionale contro un ex cliente è ammessa quando
sia trascorso un ragionevole periodo di tempo e l’oggetto
del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza e
non vi sia comunque possibilità di utilizzazione di notizie
precedentemente acquisite.
I La
ragionevolezza del termine deve essere valutata anche in relazione
all’intensità del rapporto clientelare.
ART.
52. - Rapporti con i testimoni. – L’avvocato deve
evitare di intrattenersi con i testimoni sulle circostanze oggetto
dei procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire
deposizioni compiacenti.
I - Resta ferma la facoltà
di investigazione difensiva nei modi e termini previsti dal codice
di procedura penale, e nel rispetto delle disposizioni che
seguono.
1. Il difensore di fiducia e il difensore
d’ufficio sono tenuti ugualmente al rispetto delle
disposizioni previste nello svolgimento delle investigazioni
difensive.
2. In particolare il difensore ha il dovere di
valutare la necessità o l’opportunità di
svolgere investigazioni difensive in relazione alle esigenze e
agli obiettivi della difesa in favore del proprio assistito.
3.
La scelta sull’oggetto, sui modi e sulle forme delle
investigazioni nonché sulla utilizzazione dei risultati
compete al difensore.
4. Quando si avvale di sostituti,
collaboratori di studio, investigatori privati autorizzati e
consulenti tecnici, il difensore può fornire agli stessi
tutte le informazioni e i documenti necessari per l’espletamento
dell’incarico, anche nella ipotesi di intervenuta
segretazione degli atti, raccomandando il vincolo del segreto e
l’obbligo di comunicare i risultati esclusivamente al
difensore.
5. Il difensore ha il dovere di mantenere il
segreto professionale sugli atti delle investigazioni difensive e
sul loro contenuto, finché non ne faccia uso nel
procedimento, salva la rivelazione per giusta causa nell’interesse
del proprio assistito.
6. Il difensore ha altresì
l’obbligo di conservare scrupolosamente e riservatamente la
documentazione delle investigazioni difensive per tutto il tempo
ritenuto necessario o utile per l’esercizio della
difesa.
7. È fatto divieto al difensore e ai vari
soggetti interessati di corrispondere compensi o indennità
sotto qualsiasi forma alle persone interpellate ai fini delle
investigazioni difensive, salva la facoltà di provvedere al
rimborso delle spese documentate.
8. Il difensore deve
informare le persone interpellate ai fini delle investigazioni
della propria qualità, senza obbligo di rivelare il nome
dell’assistito.
9. Il difensore deve inoltre
informare le persone interpellate che, se si avvarranno della
facoltà di non rispondere, potranno essere chiamate ad una
audizione davanti al pubblico ministero ovvero a rendere un esame
testimoniale davanti al giudice, ove saranno tenute a rispondere
anche alle domande del difensore.
10. Il difensore deve
altresì informare le persone sottoposte a indagine o
imputate nello stesso procedimento o in altro procedimento
connesso o collegato che, se si avvarranno della facoltà di
non rispondere, potranno essere chiamate a rendere esame davanti
al giudice in incidente probatorio.
11. Il difensore,
quando intende compiere un accesso in un luogo privato, deve
richiedere il consenso di chi ne abbia la disponibilità,
informandolo della propria qualità e della natura dell’atto
da compiere, nonché della possibilità che, ove non
sia prestato il consenso, l’atto sia autorizzato dal
giudice.
12. Per conferire, chiedere dichiarazioni scritte
o assumere informazioni dalla persona offesa dal reato il
difensore procede con invito scritto, previo avviso al legale
della stessa persona offesa, ove ne sia conosciuta l’esistenza.
Se non risulta assistita, nell’invito è indicata
l’opportunità che comunque un legale sia consultato e
intervenga all’atto. Nel caso di persona minore, l’invito
è comunicato anche a chi esercita la potestà dei
genitori, con facoltà di intervenire all’atto.
13.
Il difensore, anche quando non redige un verbale, deve documentare
lo stato dei luoghi e delle cose, procurando che nulla sia mutato,
alterato o disperso.
14. Il difensore ha il dovere di
rispettare tutte le disposizioni fissate dalla legge e deve
comunque porre in essere le cautele idonee ad assicurare la
genuinità delle dichiarazioni.
15. Il difensore deve
documentare in forma integrale le informazioni assunte. Quando è
disposta la riproduzione anche fonografica le informazioni possono
essere documentate in forma riassuntiva.
16. Il difensore
non è tenuto a rilasciare copia del verbale alla persona
che ha reso informazioni né al suo difensore.
ART.
53. - Rapporti con i magistrati. – I rapporti con i
magistrati devono essere improntati alla dignità e al
rispetto quali si convengono alle reciproche funzioni.
I
- Salvo casi particolari, l’avvocato non può
discutere del giudizio civile in corso con il giudice incaricato
del processo senza la presenza del legale avversario.
II
L’avvocato chiamato a svolgere funzioni di magistrato
onorario deve rispettare tutti gli obblighi inerenti a tali
funzioni e le norme sulla incompatibilità.
III
L’avvocato non deve approfittare di eventuali
rapporti di amicizia, di familiarità o di confidenza con i
magistrati per ottenere favori e preferenze. In ogni caso deve
evitare di sottolineare la natura di tali rapporti nell’esercizio
del suo ministero, nei confronti o alla presenza di terze
persone.
ART. 54. - Rapporti con arbitri e
consulenti tecnici. – L’avvocato deve ispirare il
proprio rapporto con arbitri e consulenti tecnici a correttezza e
lealtà, nel rispetto delle reciproche funzioni.
ART.
55. - Arbitrato. – L’avvocato che abbia assunto la
funzione di arbitro deve rispettare i doveri di indipendenza e
imparzialità.
I Per assicurare il
rispetto dei doveri di indipendenza e imparzialità,
l’avvocato non può assumere la funzione di arbitro
rituale o irrituale, né come arbitro nominato dalle parti
né come presidente, quando abbia in corso rapporti
professionali con una delle parti in causa o abbia avuto rapporti
che possono pregiudicarne l’autonomia. In particolare
dell’esistenza di rapporti professionali con una delle parti
l’arbitro nominato presidente deve rendere edotte le parti
stesse, rinunciando all’incarico ove ne venga
richiesto.
II In ogni caso, l’avvocato
deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto ed ogni
rapporto particolare di collaborazione con i difensori, che
possano incidere sulla sua autonomia, al fine di ottenere il
consenso delle parti stesse all’espletamento
dell’incarico.
ART. 56. - Rapporti con i
terzi. – L’avvocato ha il dovere di rivolgersi con
correttezza e con rispetto nei confronti del personale ausiliario
di giustizia, del proprio personale dipendente e di tutte le
persone in genere con cui venga in contatto nell’esercizio
della professione.
I Anche al di fuori
dell’esercizio della professione l’avvocato ha il
dovere di comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale
da non compromettere la fiducia che i terzi debbono avere nella
sua capacità di adempiere i doveri professionali e nella
dignità della professione.
ART. 57. -
Elezioni forensi. – L’avvocato che partecipi, quale
candidato o quale sostenitore di candidati, ad elezioni ad organi
rappresentativi dell’Avvocatura deve comportarsi con
correttezza, evitando forme di pubblicità ed iniziative non
consone alla dignità delle funzioni.
ART.
58. - La testimonianza dell’avvocato. – Per quanto
possibile, l’avvocato deve astenersi dal deporre come
testimone su circostanze apprese nell’esercizio della
propria attività professionale e inerenti al mandato
ricevuto.
I L’avvocato non deve mai
impegnare di fronte al giudice la propria parola sulla verità
dei fatti esposti in giudizio.
II Qualora
l’avvocato intenda presentarsi come testimone dovrà
rinunciare al mandato e non potrà riassumerlo.
ART.
59. - Obbligo di provvedere all’adempimento delle
obbligazioni assunte nei confronti dei terzi. – L’avvocato
è tenuto a provvedere regolarmente all’adempimento
delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.
I
L’inadempimento ad obbligazioni estranee
all’esercizio della professione assume carattere di illecito
disciplinare, quando, per modalità o gravità, sia
tale da compromettere la fiducia dei terzi nella capacità
dell’avvocato di rispettare i propri doveri
professionali.
TITOLO V
DISPOSIZIONE
FINALE
ART. 60. - Norma di chiusura. – Le
disposizioni specifiche di questo codice costituiscono
esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non
limitano l’ambito di applicazione dei principi generali
espressi.
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